Come sfruttare questo vantaggio fiscale per rafforzare il patrimonio aziendale

E’ stata prorogata anche per il bilancio al 31.12.2020 la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

  • I tuoi beni aziendali hanno un valore reale maggiore di quello contabile? 
  • Hai ad esempio riscattato beni in leasing negli ultimi anni? 
  • Hai beni strumentali ammortizzati (ad esempio immobili o macchinari) acquistati in passato che oggi possono avere un buon valore di mercato?

Se pensi di ritrovarti in alcune delle condizioni di cui sopra, la rivalutazione dei beni d’impresa è un’opportunità che potrebbe fare al caso tuo.

Con la dichiarazione dei redditi e il relativo versamento delle imposte, infatti, si avvicina anche il termine per tale operazione, riproposta dal Decreto Legge n. 104 del 2020, grazie alla quale è ammessa la possibilità di aumentare il valore sia civilistico (incrementando il patrimonio aziendale) che fiscale. Per il riconoscimento fiscale e il vantaggio che ne deriva è necessario il pagamento di un’imposta sostitutiva, pari al 3%, sulla differenza tra il vecchio costo di iscrizione in bilancio e il maggior valore attribuito al bene.

Cominciamo a capire quindi quali sono i soggetti che possono usufruire di questa procedura.

AMBITO SOGGETTIVO DELLA RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI

Alla rivalutazione sono ammessi i seguenti soggetti:

  1.    Spa, srl e sapa residenti
  2.    Società cooperative e di mutua assicurazione
  3.    Società europee e società cooperative europee residenti
  4.    Imprenditori individuali (per i beni appartenenti all’impresa)
  5.    Snc, sas e soggetti equiparati
  6.    Aziende speciali
  7.    Enti commerciali residenti
  8.    Enti non commerciali residenti (per i beni appartenenti all’impresa)
  9.    Stabili organizzazioni di soggetti non residenti

Possono accedere alle leggi di rivalutazione anche i soggetti in contabilità semplificata.

N.B.: Secondo prassi consolidata (da ultimo, circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14), nel caso di affitto d’azienda:

  • se gli “ammortamenti” sono dedotti dall’affittuario o usufruttuario, la rivalutazione compete all’affittuario;
  • se, invece, continuano ad essere dedotti dal concedente, la rivalutazione compete al concedente.

Nel primo caso, al termine dell’affitto o usufrutto l’azienda è restituita al concedente comprensiva dei beni rivalutati e del saldo di rivalutazione, sempre che questo non sia già stato utilizzato per la copertura delle perdite. L’imposta sostitutiva riferibile alla riserva trasferita al concedente costituisce per quest’ultimo un credito d’imposta.

AMBITO TEMPORALE  RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI

La rivalutazione dei beni di impresa riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio al 31.12.2019 (c.d. “bilancio di riferimento”) e deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo, ovvero nel bilancio al 31.12.2020. 

Il riconoscimento fiscale è attualmente disponibile solo per il bilancio chiuso al 31.12.2020, mentre per il bilancio successivo l’opportunità della rivalutazione potrà essere percorribile solo ai fini civilistici. E’ molto probabile tuttavia che la Legge di Bilancio 2022 proroghi la disciplina ai fini fiscali anche nel prossimo esercizio.

Nel prossimo paragrafo vediamo invece cosa è possibile far rientrare in questa rivalutazione.

 AMBITO OGGETTIVO – A cosa si applica la rivalutazione

Sono due le grandi categorie di applicazione della rivalutazione. Possono infatti essere oggetto di rivalutazione:

  • i beni materiali e immateriali (quali marchi, brevetti, licenze ecc, non “meri” costi pluriennali), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
  • le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Ma non solo, ci sono anche altre situazioni che è possibile far rientrare in questa rivalutazione, le ho riportate nella tabella qui sotto:

CASI PARTICOLARI
Beni riscattati da leasingNon è ammessa la possibilità di rivalutare i beni che sono stati riscattati nel periodo compreso dalla chiusura del bilancio di riferimento alla chiusura del bilancio di rivalutazione (es. beni riscattati nel corso del 2020, poiché non iscritti nel bilancio 2019).
Beni pervenuti per effetto di fusioni, scissioniPer i beni pervenuti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui i beni sono stati acquisiti da tali società.
Beni pervenuti a seguito di conferimentoIn assenza di disposizioni specifiche, vale il principio di continuità del periodo di possesso tra conferente e conferitario.Conseguentemente, il conferitario può rivalutare i beni acquisiti nel 2020, purché posseduti dal conferente alla chiusura dell’esercizio di “riferimento” (31.12.2019 per i soggetti solari).
Beni completamente ammortizzatiTali beni si intendono posseduti se risultano dal bilancio (evidenza del costo storico e degli ammortamenti in nota integrativa) o dal registro dei beni ammortizzabili, per i soggetti in contabilità semplificata.
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - come funziona

NOVITÀ RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE:

Per il bilancio al 31.12.2020 la legge ha concesso la possibilità di effettuare la rivalutazione distintamente per ciascun bene, quindi non deve essere effettuata per categorie come previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione.


COME FUNZIONA LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI

La rivalutazione può essere effettuata:

  • con valenza solo civilistica
  • con valenza anche fiscale, pagando un’imposta sostitutiva del 3% (misura valida per tutti i beni rivalutabili) da applicarsi sulla differenza tra il vecchio costo di iscrizione in bilancio del bene e il valore economico effettivo.

ALLUNGAMENTO DELLA VITA UTILE RESIDUA

La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non rappresenta un fatto che, di per sé, può determinare l‘allungamento della vita utile residua del bene, questo è possibile, ma deve essere il risultato di una valutazione autonoma e non la conseguenza “automatica” della rivalutazione.


RICONOSCIMENTO FISCALE DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali solo se viene assolta l’imposta sostitutiva del 3% e a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (quindi, dall’esercizio chiuso al 31.12.2021, per i soggetti “solari”). Ciò vale, ad esempio, ai fini:

  • degli ammortamenti deducibili;
  • della determinazione del plafond delle spese di manutenzione deducibili;
  • della disciplina delle società non operative.

Gli effetti della rivalutazione decorrono dall’ esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti solari), in termini generali e dall’inizio del quarto esercizio successivo (dal 1° gennaio 2024, per i soggetti solari), per le plusvalenze e le minusvalenze.

Se i beni rivalutati vengono ceduti, assegnati ai soci o, in senso lato, realizzati con atti suscettibili di generare plusvalenze prima dell’inizio del secondo anno successivo a quello a cui la rivalutazione si riferisce (art. 3 co. 3 e 4 del DM 19.4.2002 n. 86):

  • al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti;
  • l’ammontare dell’imposta sostitutiva è portato ad aumento del saldo attivo di rivalutazione in misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni;
  •  dalla data di cessione dei beni il saldo attivo di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ceduti, non è più in sospensione d’imposta. 

REGIME FISCALE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Per le imprese in contabilità ordinaria, in contropartita alla rivalutazione si avrà un saldo attivo di rivalutazione, che costituisce una riserva in sospensione d’imposta.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere:

  • imputato a capitale, previa ulteriore delibera dell’assemblea in sede straordinaria;
  • distribuito ai soci (in questo caso, ai sensi dell’art. 2445 co. 2 e 3 c.c., la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel Registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione);
  • utilizzato a copertura delle perdite (in questo caso, non si possono distribuire utili sino a quando la riserva non sia stata reintegrata, o ridotta con apposita deliberazione dell’assemblea straordinaria).

AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Il citato D.L 104/2020 consente di dare valenza fiscale anche al sopra descritto saldo attivo di rivalutazione, attraverso il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva, fissata nella misura del 10% (ciò riguarda le sole società che hanno effettuato la rivalutazione con valenza anche fiscale). 

La tabella evidenzia le conseguenze della distribuzione del saldo attivo, affrancato o meno:

TIPO DI SOCIETÀRISERVE NON AFFRANCATERISERVE AFFRANCATE
Società di capitaliLa società paga l’IRES sull’importo distribuito.  Il socio è tenuto ad assoggettare ad imposta, in qualità di dividendo, le somme ricevute.La società non paga nulla.  Il socio è tenuto ad assoggettare ad imposta, in qualità di dividendo, le somme ricevute. 
Società di persone (in contabilità ordinaria)La società attribuisce per trasparenza ai soci il reddito corrispondente al saldo attivo di rivalutazione e il credito per l’imposta sostitutiva.  Il socio è tenuto ad assoggettare ad imposta tale reddito, scomputando il credito d’imposta.Nessun effetto reddituale né sulla società, né sul socio (circ. Agenzia Entrate 15.7.2005 n. 33, § 3).

Vi è inoltre la possibilità di scegliere se “affrancare fiscalmente” tutto o solo parte del saldo attivo.

Rivalutazione-beni-impresa-partecipazioni-come funziona

RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI

E’ inoltre possibile riallineare i valori civili e fiscali dei beni iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2020 dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva anch’essa del 3%.

Il beneficio riguarda i medesimi beni che possono essere oggetto di rivalutazione, nonché l’avviamento e le altre attività immateriali. 

In conclusione, voglio presentarti un esempio di rivalutazione per capire nella pratica come si applica questa procedura.

UN ESEMPIO DI RIVALUTAZIONE DI UN BENE AZIENDALE

Ecco quindi un esempio numerico di una rivalutazione (sia civilistica che fiscale) al fine di comprendere uno dei principali vantaggi dell’operazione, ossia l’ammortamento sul valore effettivo del bene.

Bene: carrello elevatore acquistato nel 2016 a euro 50.000

Valore di acquisto: euro 50.000

Valore ammortizzato al 31/12/2020: 50.000

Valore netto contabile: 0 (bene – fondo)

Valore corrente del bene: euro 20.000

Rivalutazione: euro 20.000

Imposta sostitutiva da pagare per rivalutare fiscalmente i beni: euro 600 (in tre rate)

Nuovo valore civilistico e fiscale: 20.000

Pertanto, a fronte del pagamento di euro 600, gli ammortamenti, a partire dall’esercizio 2021, potranno essere calcolati sul valore di mercato – che coinciderà con il valore di bilancio – pari a euro 20.000.

Se si ipotizza un’aliquota di tassazione (IRES+IRAP oppure IRPEF) del 28%, l’operazione permetterà, nell’arco di 5 esercizi, un risparmio fiscale netto di euro 5.000, pari alla differenza tra l’imposta risparmiata con i nuovi ammortamenti (5.600) e l’imposta sostitutiva corrisposta (600). 

Se hai domande che puoi porci pubblicamente ti invito a lasciarci un commento nel box in basso alla pagina.

Se invece sei interessato a questa rivalutazione o hai bisogno di altre informazioni sul tuo caso specifico contattaci nel modulo qui sotto.

A presto!

Paolo Maestrutti,

CEO di Studio Maestrutti – Business Partners